Sabato scorso sono intervenuti i “tecnici” Telecom e sembra che siano riusciti a riparare il guasto (in centrale…) che aveva isolato la mia linea telefonica, lasciando fortunatamente in piedi la connessione ADSL. Diciamo che l’intervento è stato abbastanza indolore, anche se non ho capito perché ‘sti due si siano divertiti a tranciare il cavo nuovo della mia linea telefonica per testare se c’era segnale, lasciando ovviamente il doppino li, attorcigliato su se stesso, con i conduttori scoperti ed in balìa degli eventi: fortuna che un rotolo di nastro isolante ed una scala non mancano mai da queste parti…
Ovviamente l’intervento non è avvenuto nel limite delle 48 ore garantito dalle Condizioni Generali di Abbonamento di Telecom e per tale motivo oggi non ho mancato certo di richiedere un rimborso per il disservizio subito. E’ la terza richiesta di rimborso i 4 mesi: sono un rompicoglioni, lo so… ed è proprio per questo che vorrei portarvi a conoscenza delle nuove Condizioni Generali di Abbonamento
di mamma Telecom.
Le attuali Condizioni Generali di Abbonamento riportano (cito testualmente):
Articolo 7 Segnalazioni guasti – Riparazioni
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2. Telecom Italia si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del Servizio entro il secondo giorno non festivo, compreso il sabato, successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno tempestivamente riparati.
3. Qualora, per cause imputabili a Telecom Italia, la riparazione venga effettuata con ritardo rispetto ai tempi previsti, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al successivo articolo 26 delle presenti Condizioni Generali ed avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subìto, come previsto dal Codice Civile. Fermo restando che Telecom Italia non sarà in alcun caso responsabile per ritardi attribuibili a forza maggiore o eventi non attribuibili alla stessa Telecom Italia.
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Ed al successivo articolo 26:
Articolo 26 – Ritardi nell’adempimento degli obblighi assunti da Telecom Italia nella fornitura del Servizio
1. Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per l’attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico, l’effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 7.2, 22.1, 22.2 e 25.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. In caso di ritardo nell’attivazione di un nuovo impianto o di un trasloco, l’indennizzo viene riconosciuto automaticamente.
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Con l’ultima bolletta Telecom viene però comunicato quanto segue:
… a partire dal 1° aprile 2006, l’impegno contrattuale relativo al tempo massimo entro cui ripariamo i malfunzionamenti (previsto dall’art. 7, comma 2, delle vigenti Condizioni Generali di Abbonamento) sarà modificato come segue:
“Telecom Italia si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del servizio entro le 96 ore, comprese quelle non lavorative, successive a quella in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno in ogni caso riparati nel più breve tempo possibile”.
Sempre dal 1° aprile 2006, l’attuale impegno relativo agli indennizzi per ritardi nella riparazione dei malfunzionamenti (contenuto nell’art. 26 delle Condizioni Generali di Abbonamento) sarà modificato come segue:
“Qualora Telecom Italia non rispetti i termini previsti per la riparazione di un malfunzionamento, il cliente ha diritto a richiedere un indennizzo, che è, per ogni ora di ritardo, di 25 centesimi di euro per la clientela residenziale e di 40 centesimi di euro per la clientela affari. Inoltre il cliente avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice Civile”.
In termini di soldoni per un singolo utente la differenza sarà veramente poca, ma ci sarà: nel caso di una linea analogica normale residenziale, attualmente Telecom deve corrispondere 6.07 € per ogni giorno di ritardo nella risoluzione del malfunzionamento; dal primo aprile 2006 la somma da rimborsare al cliente passerà a 6 € netti al giorno (0.25 € x 24 h); tale minima differenza verrà però controbilanciata dal fatto che sarà possibile conteggiare come giorni/ore utili per l’intervento (e quindi anche come giorni/ore utili per richiedere un eventuale rimborso) i giorni non lavorativi (domenica e festività varie). Sembra addirittura che le nuove Condizioni Generali di Abbonamento Telecomiche favoriscano il cliente in caso di disservizi di lungo periodo: con le attuali condizioni di abbonamento non si conteggiano le festività come giorni utili sui quali calcolare un eventuale rimborso, mentre in futuro “tutto farà brodo”…
Ma, come nei Kinder Cereali, dietro si nasconde un’altra verità: non si è mai visto in terra Italiana un tecnico Telecom intervenire nei fantomatici 2 giorni citati dalle condizioni di abbonamento. Quindi la vera porcheria delle nuove condizioni di abbonamento riguarda il tempo limite entro cui Telecom può intervenire senza dar luogo ad una richiesta di rimborso da parte del cliente, che passa dalle 48 ore attuali (2 giorni) alle 96 ore (4 giorni) a partire dal primo aprile – il che equivale a dire che dal 1° aprile 2006 raddoppieranno mediamente i giorni di disservizio subiti da un normale cliente residenziale in quanto i tecnici saranno portati a dispensare i loro interventi allo scadere del limite delle 96 ore previste dal contratto. Dopotutto lo fanno già oggi.
Un ragionamento semplicistico il mio, dettato soprattuto dalla mia esperienza, ma non credo di discostarmi molto dalla verità.